Con il decreto Aiuti quater, la soglia di fringe benefit erogabili ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023 sale a 3.000 euro.
I fringe benefit, che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, sono, quindi, esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro per il solo anno 2022.
Attenzione, però, che se il valore dei beni o dei servizi prestati è superiore a tale soglia, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.
Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR.
In tutti i casi il valore dei fringe benefit è quello “normale”, cioè il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari.
Si può anche far ricorso ai voucher, nel qual caso il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui il voucher entra nella disponibilità del lavoratore, anche se il servizio viene fruito in un momento successivo.